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Speciale Sindacato Sanita - La proposta FSI USAE

(04/12/2019)

Proposta tecnica del Comitato di settore nell’ambito dei lavori della Commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione professionale del personale del comparto sanità

 

 Premessa Presso l’ARAN si è insediata la Commissione paritetica prevista dall’art. 12 del CCNL 21.5.2018 del comparto sanità, composta da rappresenti delle parti negoziale e del Comitato di Settore. Essa ha l’obiettivo di formulare una proposta organica alle parti firmatarie del CCNL, in particolare sui seguenti punti: linee di evoluzione e sviluppo dell’attuale sistema di classificazione del personale, anche attraverso una diversa articolazione e semplificazione delle categorie e fasce economiche di inquadramento; verifica delle declaratorie (anche per adeguarle alle innovazioni normative ed organizzative), delle specificità professionali e delle competenze avanzate ai fini di una loro valorizzazione; analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento; rivedere i sistemi di progressione economica del personale all’interno delle categorie (c.d. progressioni orizzontali), in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e con l’esperienza professionale maturata; verificare la possibile suddivisione del personale in aree prestazionali, intese come aggregazioni di profili aventi un carattere prestazionale finalizzato alla migliore efficienza ed efficacia dei processi aziendali: area delle professioni sanitarie, area delle professioni socio-sanitarie, area di amministrazione dei fattori produttivi, area tecnico-ambientale; individuazione di eventuali nuovi profili non sanitari; valutazione e verifica dell’attuale sistema delle indennità di disagio. Descrizione di una prima ipotesi di lavoro formulata dai tecnici del Comitato di Settore Il percorso sopra delineato offre una importante opportunità di innovazione delle attuali regole contrattuali, al fine di realizzare un migliore ed ottimale bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali delle aziende con quelle di riconoscimento e valorizzazione delle professionalità dei dipendenti. A questo fine si è formulata una prima proposta organica di intervento, diretta anche a raggiungere obiettivi di semplificazione dell’assetto regolativo e dei conseguenti adempimenti gestionali aziendali. 1. Semplificazione e razionalizzazione dell’attuale sistema di inquadramento del personale nelle categorie giuridiche e nei livelli economici L’assetto attuale prevede 4 categorie di inquadramento (A/B/C/D) e due livelli economici differenziati (Bs e Ds). Per ognuna di queste sono previste 6 fasce economiche (7 per D e Ds). Questo assetto potrebbe essere semplificato con la previsione di 3 categorie di inquadramento (B/C/D, in funzione del titolo di studio richiesto quale requisito generale di accesso) e di 4/5 fasce economiche: nella cat B vi sono i profili professionali, ora inquadrati in A/B/Bs, per i quali il requisito generale di accesso è il diploma di istruzione secondaria di primo grado; nella categoria C vi sono i profili professionali, ora inquadrati in Bs/C, per i quali il requisito generale di accesso è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, più gli eventuali ulteriori titoli previsti per lo specifico profilo; nella categoria D vi sono i profili (ora inquadrati in D/Ds) per i quali è necessario il possesso della laurea (più gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per i diversi profili); il valore delle fasce economiche va rivisto e razionalizzato. 2. Sviluppo e rafforzamento degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento a) Revisione dei percorsi selettivi di progressione economica all’interno della categoria A fronte della riduzione del numero delle fasce economiche all’interno della categoria, si avrebbe una valorizzazione economica significativamente maggiore dei percorsi di progressione c.d. orizzontale. Va definita una disciplina innovativa, orientata in misura prevalente alla valutazione delle competenze professionali acquisite. In coerenza con questo obiettivo si può prevedere, per i dipendenti con incarico funzionale che abbiano riportato valutazioni positive, il consolidamento nelle fasce economiche di una quota parte del trattamento economico accessorio degli incarichi (ad esempio con cadenza quinquennale) eventualmente rivedendo anche l’attuale struttura dei fondi. Si può valutare di prevedere un contingente % massimo (sui dipendenti collocati nella categoria) rispetto al raggiungimento della fascia più alta. Nel ridisegno del valore delle fasce si può prevedere un incremento del valore della fascia più alta della categoria D (rispetto all’attuale valore della fascia Ds6). b) Ulteriore potenziamento del sistema degli incarichi di funzione. Il sistema degli incarichi di funzione rappresenta un rilevante strumento di sviluppo professionale dei dipendenti inquadrati nella categoria D, orientato sia sul versante gestionale che su quello professionale. È interesse delle regioni promuoverne ulteriormente lo sviluppo, lungo queste linee di azione: incremento della quota di risorse del “Fondo condizioni di lavoro e incarichi” da destinare al loro finanziamento (dal 6% dell'ex fondo fasce, quale dato medio, ad (almeno) il 10%, elevabile tramite la contrattazione integrativa); ampliamento del valore massimo definibile nel sistema di graduazione aziendale (portandolo da € 12.000 a € 16.000, in coerenza con quanto previsto nel CCNL del comparto funzioni locali); razionalizzazione della disciplina contrattuale, valutando la possibilità di prevedere il rinnovo dell’incarico anche oltre il limite di durata decennale (fermo restando che l’incarico non rappresenta una forma di inquadramento; va rilevato infatti che le aziende dispongono degli strumenti per revocare l’incarico in caso di valutazioni negative e per adeguare l’assetto degli incarichi alle proprie strategie di sviluppo organizzativo); NB in prospettiva occorrerebbe procedere ad un aggiornamento della legge 43/2006 (relativa alle professioni sanitarie), affiancando al master, per la figura del professionista coordinatore, la laurea specialistica (in questa ottica, nell’area delle professioni sanitarie l’incarico di organizzazione assumerebbe la denominazione di incarico di coordinamento). 3. Razionalizzazione della disciplina contrattuale relativa ai trattamenti accessori collegati allo svolgimento di attività disagiate a) Conferma dei trattamenti accessori collegati a particolari modalità di articolazione della prestazione lavorativa: (con una maggiore valorizzazione economica del lavoro notturno e festivo) lavoro straordinario (ivi compreso quello effettuato a seguito di reperibilità attiva) lavoro notturno lavoro festivo b) Sostituzione delle vigenti indennità per particolari condizioni di lavoro con una indennità professionale (o di complessità organizzativa ed assistenziale) collegata alle caratteristiche organizzative e assistenziali della U.O. di assegnazione: restano ferme le specifiche indennità previste da disposizioni di legge, l’indennità professionale (o di complessità organizzativa ed assistenziale), da corrispondere per le giornate di presenza, è articolata in tre livelli (basso/intermedio/alto) in funzione delle caratteristiche organizzative e assistenziale delle diverse U.O. e delle correlate attività disagiate (ad es. turnistica h24, regime di reperibilità, livello di complessità assistenziale, svolgimento di assistenza domiciliare presso il paziente, ecc.); per l’aggregazione del personale ai fini del riconoscimento di questa indennità si può valutare di considerare anche la suddivisione nelle diverse aree prestazionali; questo presuppone che l’allocazione nell’area prestazionale avvenga in relazione a criteri dinamici, diversi quindi dal semplice profilo professionale di inquadramento, coerenti con la collocazione organizzativa del dipendente; l’indennità in esame sostituisce le diverse indennità disciplinate attualmente dagli artt. 86 e seguenti del CCNL 21.5.2018 (ad es. indennità di pd, di turno, terapia intensive e sub-intensiva, ADI, SERT, indennità professionali specifiche), mentre il valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale può essere inglobata nello stipendio tabellare (e le relative risorse scorporate dal Fondo condizione di lavoro e incarichi). 4. Individuazione di nuovi profili non sanitari a) collaboratore tecnico ambientale, categoria D (si tratta dei biologi e chimici impiegati dalle ARPA per lo svolgimento di compiti ispettivi) b) autista soccorritore






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