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Castellammare di Stabia Emergenza Covid 19-Nuova ordinanza del Sindaco Cimmino

 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

(12/08/2020)

 Ordinanza ai sensi della Legge n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.lgs 267/2000 IL SINDACO VISTO l’art. 32 della Costituzione; VISTO lo Statuto della CITTA’ DI CASTELLAMMARE DI STABIA; PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; VISTO, in particolare, l’art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “ (omissis) 8. E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis) 9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.”; VISTO il DPCM 11 giugno 2020; VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020; VISTO il DPCM 14 luglio 2020; VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176; VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020; VISTO il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020; RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19 PROSO ATTO dei report giornalieri pervenuti allo scrivente in qualità di Autorità Sanitaria Locale dal Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell’AASL Na 3 Sud che indicano un aumento dei cittadini residenti in isolamento domiciliare in regime di “sorveglianza sanitaria attiva” RILEVATO che L’ASL Napoli 3 Sud ha comunicato allo scrivente nelle ultime ore la positività di 2 casi accertati da Covid-19 - che nel territorio confinante di Sant’Antonio Abate, nelle ultime 24 ore è stato rilevato un focolaio numerosi casi di positività al COVID-19, tutti riconducibili a proprietari e dipendenti di alcune strutture ricettive del territorio; - che sono tutt’ora in corso le attività di ricostruzione dei casi di cd. “contatto stretto” con i soggetti positivi; - che sono altresì ancora in corso le attività volte all’acquisizione degli elenchi dei soggetti che hanno partecipato ad eventi presso le due strutture ricettive e si presume che gli stessi siano venuti a contatto con diversi cittadini residenti stabiesi; - che l’Unità di Crisi regionale, sulla base dell’esame dei casi di positività al virus riscontrati nel territorio regionale e della rilevata natura di contagi di “importazione” della gran parte degli stessi, ha espresso altresì avviso della necessità di disporre, fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali già vigenti in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati a livello nazionale come a maggior rischio, che tutti i cittadini residenti nella regione Campania che - fino al 31 agosto 2020- facciano rientro da vacanze dall’estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, abbiano l’obbligo di segnalarsi al competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test sierologici e/o tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica; - RILEVATO inoltre che il territorio comunale di Castellammare di Stabia è altamente frequentato anche da una popolazione non residente e si necessita pertanto intervenire al fine di contenere e limitare situazioni di assembramento ed incontrollata fruizione degli spazi pubblici da parte della popolazione del lungomare cittadino ed in particolare in Villa Comunale; RAVVISATO che, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio cittadino, occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure di prevenzione al rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19; VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, (omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.” VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), (omissis) “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.” VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decretolegge n.33 del 2020; RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate; VISTO la Legge 833/1978; il D. L.vo n° 112/1998; l’art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in qualità di Autorità Sanitaria Locale O R D I N A 1. l’utilizzo in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ed anche all’aperto dei dispositivi di protezione individuali – mascherine facciali – rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra pesone non appartenenti alle stesso nucleo familiare convivente a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino a tutto il 23 agosto 2020. Si precisa che l’utilizzo della mascherina facciale deve avvenire in maniera corretta e l’inosservanza sarà sanzionata come previsto dalle normative vigenti per il mancato utilizzo. (l’utilizzo obbligatorio dei suddetti dispositivi con maggior rigore sulle aree comuni dei litorali cittadini, ovvero su spiagge pubbliche, private e/o in concessione, richiamando l’attenzione dei gestori e della popolazione tutta al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti. Dal presente provvedimento sono dispensati i minori di 6 anni e le persone che hanno una disabilità incompatibile con l’uso della mascherina come previsto dalle vigenti normative in materia di contenimento epidemiologico); 2. la chiusura alle ore 01:00 di tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi e locali notturni ivi compresi i locali contenenti distributori automatici di bevande e/o alimenti ad esclusione di farmacie notturne e distributori di carburante; 3. Agli esercenti pubblici ed in particolare ai titolari dei pubblici esercizi di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di igiene dei locali e sanificazione continua e costante degli stessi mettendo a disposizione all’ingresso dei locali idonee soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani; 4. Ai gestori dei lidi privati e/o in concessione di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di fruizione delle spiagge e distanziamento sociale. 5. Ai titolari di ditte individuali di attenersi al rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro al fine del contenimento del rischio epidemiologico; 6. Il rigoroso rispetto dei protocolli ministeriali vigenti in materia di celebrazioni ecclesiastiche. 7. A tutti i cittadini che fanno rientro sul territorio comunale da vacanze dall’estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, si raccomanda di segnalarsi a mezzo Pec all'indirizzo: ds53.uopc@pec.aslnapoli3sud.it del competente Dipartimento di prevenzione della ASL Napoli 3 Sud per tramite del proprio medico di base al fine della somministrazione di test sierologici e/o tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica come disposto dalle vigenti ordinanze della Regione Campania. SANZIONI - Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto Citta' di Castellammare di Stabia, 12/08/2020 IL SINDACO Ing. GAETANO CIMMINO (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 ) costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attivita' da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima; La verifica della corretta osservanza della presente è demandata a tutte le Forze dell’Ordine operanti sul territorio alle quali si chiede di intensificare i controlli in tal senso. DEMANDA La notifica della presente ordinanza: - Alla Prefettura di Napoli; - Alla Regione Campania; - Alla Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell’ ASL Napoli3sud; - Al Commissariato di Polizia di Stato di Castellammare di Stabia; - Alla Stazione Carabinieri di Castellammare di Stabia; - Alla Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia; - Alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia; - Al Comando di Polizia Locale del Comune di Castellamare di Stabia; AVVISA Copia del presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio della Città di Castellammare di Stabia. Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. dall’ufficio di gabinetto del Sindaco






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