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Juve Stabia, il giudice sportivo non riconosce la prova televisiva nel caso Delli Carri.L'autore del gesto colto in diretta dalla diretta televisiva, ritenuto non punibile.(18/05/2026)
Nessuna sanzione per il calciatore del Monza Delli Carri, autore del gesto della " particolare e colorita" esultanza, che lo ha visto protagonista dopo il suo gol del pari definitivo tra Juve Stabia e Monza nella gara di sabato scorso al Menti di Castellammare di Stabia. In pratica il Giudice Sportivo non ha ritenuto intervenire a seguito della segnalazione del Procuratore Federale che ne aveva data evidenza attraverso l'invio di una PEC allo stesso giudice, in pratica lo stesso non ne ha riconosciuto la segnalazione sia nella sua formulazione e ne nel gesto stesso che non si configura tra quelli punibili come la condotta violenta, atti gravemente antisportivi o espressioni blasfeme. Di seguito tutte le decisoni sulla gara. Gara Soc. JUVE STABIA – Soc. MONZA Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (a mezzo PEC pervenuta alle ore 8.34 del 18 maggio 2026) in merito alla condotta del calciatore Filippo Delli Carri (Soc. Monza) tenuta al 43° del secondo tempo; acquisite le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; questo Giudice ritiene che la prova televisiva, così come richiesta, si appalesa inammissibile, sotto un duplice profilo: sotto un primo profilo - stante la tipizzazione delle modalità di segnalazione e/o richiesta al Giudice sportivo, di cui all’art. 61, co. 3, CGS (cfr. il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione …. la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta …) - poiché è stata introdotta mediante una modalità non codificata di segnalazione al Giudice sportivo costituita dalla richiesta della società mediata dalla Procura Federale; sotto un secondo profilo, poiché il comportamento di cui alla segnalazione/richiesta non integra uno dei fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, di cui all’art.61 del CGS; P.Q.M. dichiara inammissibile la segnalazione del Procuratore federale. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un accendino sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. CALCIATORI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA DIAKITE' Salim (Juve Stabia): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Seconda sanzione). AMMONIZIONE CON DIFFIDA (PRIMA SANZIONE) PIEROBON Christian (Juve Stabia) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (PRIMA SANZIONE) MOSTI Nicola (Juve Stabia) DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A TUTTO IL 31 LUGLIO 2026 LOVISA Matteo (Juve Stabia): per avere, al 43° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva ed entrando sul terreno di giuoco, rivolto espressioni gravemente insultanti agli Ufficiali di gara; successivamente, al termine della gara, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso sempre nei confronti degli Ufficiali di gara rivolgendogli ancora espressioni gravemente insultanti. 184/503 INIBIZIONE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2026 GERBO Alberto (Juve Stabia): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, rivolto espressioni gravemente insultanti agli Ufficiali di gara. Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società. A cura di Giovanni Donnarumma
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