Fisco, importazione reingegnerizzate: chiarita la detrazione dell’IvaNuovo ‘principio interpretativo’ della Fondazione commercialisti Odcec Milano, presieduta da Luigi Pagliuca(01/08/2024) MILANO - Con tre nuove massime la Fondazione Commercialisti dell’Odcec di Milano, presieduta da Luigi Pagliuca, ha preso posizione su alcune questioni interpretative, in materia di detrazione Iva, legate alle nuove dichiarazioni d’importazione reingegnerizzate e smaterializzate che, definitivamente operative da novembre 2022, non prevedono l’utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione doganale né per la stampa della medesima.
Nello specifico per quanto attiene alla documentazione necessaria per la detrazione dell’Iva l’apposito gruppo di lavoro ha ritenuto non preclusa la possibilità di ricorrere (in luogo del prospetto di riepilogo ai fini contabili del PUDM) ai c.d. “prospetti di cortesia non aventi valore legale” forniti dagli spedizionieri e dai rappresentati doganali purché gli stessi contengano informazioni coerenti e valori conformi alle informazioni primarie e originarie presenti nel sistema informativo doganale.
In relazione invece ai termini per la detrazione Iva il termine iniziale coincide con la data di svincolo (che non cambia mai) mentre il termine finale coincide con la dichiarazione Iva relativa all’anno di svincolo.
In sostanza il principio interpretativo, frutto di un lavoro puntuale di interpretazione e ricognizione sul tema, ha risolto le seguenti questioni interpretative: È possibile utilizzare, nelle importazioni reingegnerizzate, i “prospetti di cortesia non aventi valore legale” forniti dagli spedizionieri/rappresentanti doganali
ai fini della detrazione dell’Iva all’importazione? Qual è la data di “possesso” della dichiarazione doganale ovvero il dies a quo a partire dal quale e, conseguentemente, il dies a quem entro il quale, è possibile esercitare la detrazione dell’Iva nelle importazioni reingegnerizzate (rectius smaterializzate)? Quali i possibili rimedi nel caso in cui l’operatore, per errore (esclusa l’inerzia arbitraria), non abbia esercitato il diritto alla detrazione entro il termine rituale?
I componenti gruppo di lavoro della Fondazione Commercialisti dell’Odcec di Milano, coordinato da Andrea Bongi, che ha elaborato il presente principio interpretativo, sono: Francesco Zuech, Giovanni Valcarenghi, Luca Signorini, Luca Caramaschi, Massimo Sirri, Matteo Balzanelli, Fabio Garrini, Sandro Cerato, Roberto Curcu, Barbara Rossi, Fabrizio Giovanni Poggiani, Emanuele Pisati, Andrea Meneghello e Massimo Oldani.

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