Dsga, concorso in primavera dopo 20 anni di vuoto(18/03/2018) Per accedere dovrà essere presentato il diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; oppure il diploma di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91, o le lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009. Inoltre, potranno partecipare, in deroga agli stessi, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore dell’ultima legge di Bilancio, la 205 del 2017, hanno maturato almeno tre anni interi di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Il sindacato aveva richiesto un concorso riservato per chi da più di 36 mesi ha prestato servizio nei ruoli di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ma il Parlamento ha riconosciuto la sola possibilità di partecipare alla procedura senza laurea in un determinato arco di tempo, violando ancora una volta il principio di non discriminazione sancito dalla direttiva UE. Anief ha quindi predisposto un apposito ricorso al Tar del Lazio, al fine di opporsi al limite temporale per l'accesso al concorso Dsga da parte degli assistenti amministrativi privi di laurea ma con servizio prestato come facente funzione per almeno 3 anni in tutto o in parte maturati oltre gli ultimi 8 anni. Per aderire ai ricorsi, cliccare su questo link.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Dal momento che questi dipendenti amministrativi hanno già dimostrato di essere in grado di svolgere tali mansioni, pur non avendo il titolo di laurea richiesto, quale differenza fa avere svolto il ruolo superiore 5 anni fa, 10 anni fa o 15 anni fa? La scuola autonoma, con i Dsga che hanno preso il posto dei ‘vecchi’ segretari, con le nuove mansioni, è ormai entrata in vigore da quasi un ventennio: la figura professionale è stata istituita dall’articolo 34 del CCNL nel lontano 1999, che al comma 2 stabilì anche le modalità di accesso a tale profilo professionale. La deroga al conseguimento della laurea ha un senso solo se si elimina il paletto degli otto anni, altrimenti la norma è discriminante. E siamo convinti che anche i giudici avranno più di qualcosa da ridire su questa decisione.
È questione di settimane, poi il concorso per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, atteso da 20 anni, vedrà finalmente la luce: “in primavera, dopo i numeri definitivi dei pensionamenti”, scrive la rivista Orizzonte Scuola. Sui titoli d’accesso al concorso, indicati nella tabella B allegata al CCNL, non vi sono dubbi: dovrà essere presentato il diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; oppure il diploma di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91, o le lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009.
Inoltre, potranno partecipare, in deroga agli stessi, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore dell’ultima legge di Bilancio, la 205 del 2017, hanno maturato almeno tre anni interi di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Rimangono “delusi gli assistenti amministrativi che, pur avendo svolto la funzione di DSGA, non raggiungono i tre anni di servizio nel limite temporale indicato dalla Legge di Bilancio”.
Eppure il sindacato Anief aveva richiesto un concorso riservato per tutti gli assistenti amministrativi che da più di 36 mesi hanno prestato servizio nei ruoli di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: il Parlamento, invece, ha riconosciuto la possibilità di partecipare alla procedura senza laurea solo a chi ha effettuato il servizio nel ruolo superiore in un determinato arco di tempo, violando ancora una volta il principio di non discriminazione sancito dalla direttiva Europea.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “non si riesce a comprendere il motivo di fissare il limite degli ultimi otto anni per la rilevazione del servizio utile all’ammissione: dal momento che questi dipendenti amministrativi hanno già dimostrato di essere in grado di svolgere tali mansioni, pur non avendo il titolo di laurea richiesto, quale differenza fa avere svolto il ruolo superiore 5 anni fa, 10 anni fa o 15 anni fa? La scuola autonoma, con i Dsga che hanno preso il posto dei ‘vecchi’ segretari, con le nuove mansioni, è ormai entrata in vigore da quasi un ventennio: la figura professionale è stata istituita dall’articolo 34 del CCNL nel lontano 1999, che al comma 2 stabilì anche le modalità di accesso a tale profilo professionale. La deroga al conseguimento della laurea ha un senso solo se si elimina il paletto degli otto anni, altrimenti la norma è discriminante. E siamo convinti che anche i giudici avranno più di qualcosa da ridire su questa decisione”.
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