Giochi, Tar Campania cancella il no alla licenza di polizia per punto scommesse: "Decisione priva di motivazioni adeguate”
(28/10/2025)
Presunti legami con pregiudicati e una denuncia per scommesse clandestine non sono elementi sufficienti per negare l'autorizzazione richiesta dall'esercente di un punto scommesse. Come riporta Agipronews, lo ha deciso il Tar Campania, annullando il provvedimento di diniego emesso dal Commissariato di Polizia di Secondigliano, Municipio di Napoli, che aveva respinto la richiesta da parte della ricorrente. Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che l'amministrazione non avesse fornito motivazioni sufficientemente concrete per giustificare il rifiuto, basato unicamente “su presunti legami con persone con precedenti penali” e su controlli effettuati nel passato (tra il 2017 e il 2021). Precisando anche che il marito della ricorrente era stato denunciato nel 2001 per il reato di "scommesse clandestine".
L’esercente ha contestato la decisione del Commissariato, ribadendo che né lei né suo marito avevano precedenti penali o carichi pendenti. Inoltre, ha sottolineato che, negli anni precedenti, erano stati rilasciati numerosi permessi simili a quelli richiesti, senza che fossero emerse problematiche in merito alla loro affidabilità.
Il Tar Campania ha accolto le argomentazioni della ricorrente, ritenendo che il provvedimento di diniego fosse privo di una motivazione adeguata. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che i controlli citati nell'atto amministrativo non costituivano un fondamento sufficiente per ritenere la ricorrente inaffidabile. In particolare, si precisa che "tanto la ricorrente quanto il marito sono incensurati e privi di carichi pendenti (il procedimento penale derivato dalla denuncia della Guardia di Finanza sarebbe stato infatti archiviato) e aggiunge che il marito è amministratore unico di una holding che controlla varie società attive nel settore del gioco e titolari di diversi negozi muniti di regolari licenze rilasciate dai commissariati di Polizia di Afragola, Frattamaggiore, San Giovanni – Barra”. In merito alle frequentazioni, i giudici chiariscono che "i controlli citati nel provvedimento non dimostrano l’esistenza di relazioni con soggetti appartenenti al mondo della criminalità, trattandosi di incontri occasionali con soggetti i cui precedenti erano comunque ignoti”.
Come scrive Agipronews, il Tar accoglie il ricorso e annulla il provvedimento del Commissariato, ribandendo il principio secondo cui un provvedimento amministrativo che nega un diritto - come nel caso della licenza commerciale - deve essere supportato da “motivazioni concrete e dettagliate”. Nel caso specifico, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che le frequentazioni e i controlli indicati nel provvedimento di diniego non potessero essere considerati, da soli, come “indicatori di contiguità con il mondo criminale”.
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