Torre del Greco - Luigi Mennella sindaco: limitazioni alla vendita di bevande e all’emissione sonore
Ordinanza per disciplinare le attività commerciali dopo le segnalazioni legate alla movida
(09/11/2024)
Allarme movida: il sindaco Luigi Mennella ha firmato un’ordinanza che continue apposite misure di sicurezza urbana, in riferimento anche alle normative che a livello nazionale già regolamentano tale materia. Tutto parte dalla considerazione che “prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una regolamentazione delle diverse problematiche connesse al fenomeno della ‘movida’, ivi incluso la disciplina in materia di impatto acustico da parte dei pubblici esercizi”. Stando a quanto contenuto nel dispositivo adottato dall’ente e firmato anche dal dirigente della polizia municipale Gennaro Russo, nel corso del tempo sono giunte “numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici, che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica” nelle quali vengono evidenziati “problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte di avventori, registrandosi episodi di violenza, che hanno destato allarme sociale, comprovati dagli esiti delle azioni delle forze di polizia sempre più frequentemente chiamate ad intervenire per la repressione di attività illecite e di disturbo alla quiete pubblica”.
Per l’amministrazione “se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo”. Viene inoltre evidenziato che “tali assembramenti, in più occasioni, sono degenerati in atti di violenza tra singoli o in risse tra gruppi di soggetti, alcuni dei quali caratterizzati da particolare efferatezza, che hanno costituito grave pericolo che ha minacciato l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”, in considerazione che “tali atteggiamenti sono amplificati dal consumo incontrollato di alcolici e superalcolici soventemente acquistati al di fuori delle attività di pubblico esercizio (comunque tenute per legge ad esercitare un controllo sulle somministrazioni effettuate) presso le attività commerciali che esercitano su area pubblica, attività di vicinato e attività di vendita mediante distributori automatici”.
Sulla scorta di questo, il primo cittadino con la sua ordinanza impone “a tutti i soggetti fisici e giuridici che esercitano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree pubbliche a mezzo auto, negozio e/o similare, agli esercizi di vicinato, ivi compreso quelli che si avvalgono di distributori automatici in qualunque modo funzionanti, di sospendere la vendita di alcolici e superalcolici e di bibite analcoliche in contenitore di vetro o lattine (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati); fanno eccezione le farmacie e parafarmacie, che possono continuare la vendita di bevande, alimenti liquidi o preparati medici in contenitori di vetro e/o lattina”. E ancora: “Ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, il divieto assoluto di somministrare, vendere, anche nella forma dell'asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto”. Ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, viene inoltre infine “di rimuovere i rifiuti provenienti dal proprio esercizio, adiacenti la propria attività e comunque non oltre i 50 metri di distanza”. Previste sanzioni che vanno da 25 fino a 500 euro.
Inoltre, per gli esercizi commerciali “l’attività musicale all’aperto, sia dal vivo che riprodotta, negli spazi sia pubblici che privati, è sottoposta ai seguenti limiti orari: dal lunedì al giovedì fino a mezzanotte; il venerdì, sabato e prefestivi, fino all’1 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge; la domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 0.30. Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale all'aperto, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana nella fascia oraria compresa tra le ore 14 e le ore 17”.
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