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Intelligenza Artificiale e tutela della persona umana

(04/07/2026)


 

A cura di Ernesto Manfredonia

 

La crescente consapevolezza che orbita intorno al graduale progresso tecnologico, oggi imperante in ogni ambito dello scibile umano, non ha pienamente assolto il compito di mediazione che si ritiene necessario nel dovere di contemperanza dei diritti umani nell’alveo dell’intelligenza artificiale. Quest’ultima, rappresentando comunque un elemento preponderante nella risoluzione delle problematiche e delle sfide che il mondo globalizzato oggi pone, rischia di poter incedere verso derive che decostruiscono le strutture normative e filosofiche che reggono gli attuali assetti dello Stato di diritto, quale tappa prodromica degli attuali ordinamenti costituzionali. Difatti, la questione morale concernente l’invasiva prevaricazione dell’A.I., si pone proprio negli ambiti che afferiscono alla sfera emozionale, distaccandosi dall’originaria vocazione che si reggeva sul mero supporto al pensiero logico-matematico computazionale.

Infatti, è proprio questa soglia di natura etica, rappresentata dal perimetro che delimita i diritti costituzionalmente garantiti, che sgomina le indebite ingerenze dell’I.A., la quale, disattendendo la propria funzione di intermediazione delle attività umane, finisce con l’alterare il fine teleologico di ogni ordinamento giuridico democratico storicamente determinato. Un’intermediazione resa possibile dalla realizzazione dei sistemi tecnologici che si basavano sul processo del “machine learning”, un sistema di perfezionamento della tecnologia derivante dall’esperienza, ossia immissione di dati che consentono agli algoritmi di utilizzarli senza ricorrere a modelli predeterminati, come se il sistema operativo fosse sottoposto a un costante apprendimento che si autoregola in base al feedback con l’ambiente circostante. Elevando questo meccanismo all’ennesima potenza si potrà facilmente dedurre quanto sia dirompente il suo utilizzo nella risoluzione dei problemi con le inevitabili, e ovviamente auspicabili, ricadute sull’ottimizzazione dei tempi che si traducono anche in un efficientismo in termini di risparmio energetico. Se però diviene impossibile frenare il naturale decorso del progresso tecnologico, non si può revocare in dubbio l’analisi del rischio che concerne la tutela dei diritti che sono frutto delle conquiste di civiltà giuridiche, soprattutto sul piano della discriminazione ampiamente scongiurata all’indomani del secondo conflitto mondialePrincipio di non discriminazione che è speculare al più generale principio di uguaglianza, espressione corroborata da interpretazioni della Corte di Strasburgo finalizzata ad includere una casistica, non espressamente prevista, che soddisfi il criterio dell’esaustività, con un’operazione ermeneutica capace di estrapolare interpretazioni estensive e analogie che aderiscano a modelli normativi che fungono da base giuridica, dimodoché possano essere scongiurate, e quindi condannate, anche le discriminazioni indirette perpetrate dagli Stati membri.

Quella dei diritti fondamentali e dei meccanismi di tutela rappresentano una precisazione doverosa, necessaria ma non sufficiente, se si considerano anche i problemi connessi al linguaggio con cui si impartiscono diritti, divieti, obblighi e doveri. L’etimologia ha sempre interpretato un ruolo cardine nel processo della normatività eterodiretta, la cui crisi produce inesorabilmente una non efficacia tale da incidere anche sul piano dell’esplicita legittimità della legge. Ed è proprio in questa fisiologica stasi normativa, provocata talvolta da forme di autoregolamentazione dal basso, che si innesta l’operatività dell’I.A. con i suoi algoritmi predeterminati. Schemi decisionali che purtroppo non si sottraggono al rischio paventato da Roland Barthes che affermò “La lingua è fascista”. Un’espressione forte che non è vincolata deontologicamente al segmento storico che inaugurò la parentesi dittatoriale del nostro paese, ma che invece riguardava la sua stessa natura di dispositivo kantiano normativo esterno, che applicato, per esempio, in ambito giudiziario sdoganerebbe quel potere anticipatorio che produrrebbe dati che, senza troppi gradi di libertà, predirebbe il comportamento sulla base di stereotipi che caratterizzano i canoni della colpa d’autore, un meccanismo storicamente rigettato che travalica la previsione costituzionale basata sull’analisi del comportamento, ma che al contempo neutralizza ogni sforzo votato alla rieducazione del condannato, percorso argomentativo che fonda la sua forza nei principi generali della tradizione giuridica democratica.

Ipotesi da scongiurare ma che non debbano però indurre a rigettare le innumerevoli opportunità che il linguaggio statico può talvolta procurare. Per esempio, in ambito sanitario questa tecnologia sicuramente rappresenta un notevole sviluppo per quanto riguarda la fase del monitoraggio e della diagnosi dei pazienti. La velocizzazione del processo decisionale clinico dimezzerebbe le snervanti attese che tradiscono la vocazione assistenziale del nostro ordinamento. Un database facilmente accessibile, rapido nella sua elaborazione, efficace nella sua quotidiana consultazione, rappresenta il punto di partenza per le procedure mediche sia per i singoli pazienti sia per le comunità devastate dalle carestie. Questo sistema, quindi, garantirebbe da una parte un’ottimizzazione dei tempi per la gestione delle cartelle cliniche, che risolverebbe gli annosi problemi della sanità al di là della regolamentazione della materia nei singoli Stati, ma soprattutto ridurrebbe enormemente l’alea del rischio di incidenti che spesso diviene oggetto di Ovviamente non vanno trascurati i summenzionati problemi connessi al controllo dei sistemi informatici da parte dei colossi sanitari, che si affiancherebbe al paventato potere dirigista emerso in tutta la sua eclatante forza durante la recente fase pandemica per quanto concerne la gestione della emergenza Covid. De relato, le opportunità intrinseche sono rinvenibili anche nell’avvento di questa tecnologia nel mercato del lavoro. Si pensi ai livelli di produttività che livellerebbero le difficoltà intrinseche nella spietata competizione che oggi promana nei diversi settori, dal primario al terziario, ovviamente ciò dovrà confrontarsi con l’insperata ipotesi che i livelli occupazionali potrebbero gravemente scemare se l’automazione surrogherà l’attività pratico manuale dell’essere umano, ma potrebbe anche rappresentare un’evoluzione in termini di efficienza della Pubblica Amministrazione che si libererebbe delle zavorre burocratiche che impediscono la piena attuazione del principio di economicità e garantirebbe inoltre la compiuta realizzazione del processo di educazione che ancora rileva ritardi per la bassissima alfabetizzazione informatica che sfiora in particolare l’ultima generazione di lavoratori, autonomi e dipendenti, che ancora pongono resistenze dinanzi alle novità introdotte con i linguaggi che il mondo digitale sta offrendo da diversi decenni.

Per quanto l’I.A. possa raggiungere alte vette da assurgere a parametro di paragone dell’intelletto umano, resta la sua totale inadeguatezza dinanzi alla forza motrice della volontà che funge da propulsore all’iniziativa democratica, alla realizzazione dal basso di ogni forma di autogoverno che si regolamenta grazie a quella saggezza ancestrale che preesiste ad ogni principio di autorità regolamentato dal diritto positivo, a quell’istinto primordiale capace di cogliere i canoni della sopravvivenza al di là del mero calcolo delle probabilità che mai potrebbero lambire gli estremi confini dell’intelligenza emotiva. Una società più efficiente, più celere, più rispondente alle sfide del futuro, ma che svuoterebbe la persona di tutte quelle risorse interiori che sono state poste alla base di ogni rivendicazione giuridica degli ultimi secoli.

Non è un caso, infatti, che in tutti i documenti della storia del diritto rinveniamo norme inedite concepite nell’ambito di episodi drastici rappresentati da guerre o rivoluzioni. Il primo documento assurto alla dignità di Carta Costituzionale nacque infatti per rivendicazioni di natura tributaria, un meccanismo sociale che se fosse stato regolato dall’intelligenza artificiale, ammesso che ne abbia avuto le facoltà, avrebbe sicuramente prodotto soluzioni più consone e soddisfacenti per il monarca, soprattutto se la proprietà del provider fosse stata attribuita a quest’ultimo anziché alla collettività, quale reale e ultima destinataria dell’applicazione dei principi nei secoli conquistati. 






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