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Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.09 del 23
gennaio 2012) ex art. 35-1.3), CGS, circa la condotta tenuta, al termine della gara, dal calciatore
Mareco Victor Hugo  (Soc. Verona)  nei confronti del calciatore Danilevicius Tomas  (Soc.
Juve Stabia);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
il gesto compiuto dal calciatore Mareco, sicuramente censurabile sotto il profilo della correttezza
e lealtà sportiva, non integra, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi di quella
“condotta violenta” che, se non vista dall’Arbitro, rende ammissibile la prova televisiva ex art. 35
- co. 1.3., CGS., con i consequenziali effetti sanzionatori.
P.Q.M.
a seguito della segnalazione del Procuratore federale,
delibera
non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Mareco Victor Hugo
(Soc. Verona).
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.09 del 23 gennaio 2012) ex art. 35-1.3), CGS, circa la condotta tenuta, al termine della gara, dal calciatore Mareco Victor Hugo (Soc. Verona)  nei confronti del calciatore Danilevicius Tomas (Soc. Juve Stabia); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale; osserva:
il gesto compiuto dal calciatore Mareco, sicuramente censurabile sotto il profilo della correttezza e lealtà sportiva, non integra, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi di quella “condotta violenta” che, se non vista dall’Arbitro, rende ammissibile la prova televisiva ex art. 35 - co. 1.3., CGS., con i consequenziali effetti sanzionatori.
P.Q.M.
a seguito della segnalazione del Procuratore federale,
delibera
non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Mareco Victor Hugo (Soc. Verona).
Ammenda di € 8.000,00 con diffida : alla Soc. VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, eseguito reiterati cori di discriminazione territoriale; entità della sanzione attenuata ex
art. 13 – co. 1 – lett. a) e b), e co. 2,  CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA:
CHECCUCCI Francesco (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
DJURIC Milan (Crotone): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).
MOLINARI Morris (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
legaserieb.it

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